STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “INNOVANDO”

Denominazione e Sede - Art. 1

E' costituita un'associazione denominata "Innovando", con sede in Agrigento, Via Mazzini n. 177, retta dalle vigenti norme di legge e dal presente Statuto.

Finalità dell'Associazione - Art. 2

L'Associazione "Innovando", e' un associazione senza fine di lucro e apartitica formata da un gruppo eterogeneo di persone volontarie, appartenenti ai più svariati ambiti socio-culturali.  In particolare l'associazione ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge  lo scopo di promuovere, nello spirito di una efficiente solidarietà nazionale e con una visione unitaria, lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di opere intesi a creare e a sviluppare le attività imprenditoriali più rispondenti alle esigenze accertate.  E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Oggetto dell'Associazione - Art. 3

L'Associazione svolge attività di ricerca economica e di promozione culturale quale contributo allo sviluppo del Mezzogiorno. L'Associazione effettua in generale analisi sull'andamento dei principali settori economici, su specifiche aree territoriali, nonché su iniziative di sviluppo imprenditoriale anche ai fini di un'assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati del Mezzogiorno con particolare riguardo agli interventi della Unione Europea.

In particolare l'Associazione si specializza nelle ricerche (relative alla normativa, alla finanza ed alle iniziative di sviluppo) riguardanti le amministrazioni locali nonché sui temi relativi al finanziamento ed alla realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per la valorizzazione del territorio meridionale. L'Associazione può, altresì, svolgere attività di studio e monitoraggio per iniziative economiche e produttive anche per conto di enti pubblici locali o di aziende private meridionali, purché non in contrasto con gli interessi degli associati. L'Associazione può partecipare a bandi di gara pubblici anche in relazione ai fondi comunitari, nazionali e locali per finalità collegate alle proprie funzioni ed attività sul territorio di riferimento. L'Associazione, inoltre, ha la facoltà di registrare e gestire pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico su argomenti di interesse degli associati ed inoltre può ottenere contributi da fondazioni o da altri enti per svolgere attività di promozione culturale, economica e finanziaria, di interesse generale per il territorio meridionale. L'Associazione può avvalersi degli strumenti informativi e conoscitivi (base dati, pubblicazioni e riviste scientifiche) in possesso degli associati, nel rispetto dei contratti di fornitura dei relativi servizi. Essa può altresì avvalersi della consulenza e della collaborazione di professionalità esterne per prestazioni di carattere specialistico. Può, inoltre, stabilire rapporti di collaborazione con le Università meridionali, per la realizzazione degli scopi associativi, attraverso l'utilizzo di giovani e meritevoli laureati tramite borse di studio e/o contratti di prestazione d'opera. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali. L'Associazione può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi

Durata dell'Associazione - Art. 4

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata.

Organi dell' Associazione - Art. 5

Organi dell'associazione sono: l'assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio direttivo. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Ammissione degli associati - Art. 6

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio direttivo, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio direttivo che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'associazione.

Principio di uguaglianza - Art. 7

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Prestazioni lavorative - Art. 8

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Recesso  e esclusione dell'associato - Art. 9

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione può essere promossa dal Consiglio direttivo proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio direttivo. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata al associato escluso.

L'assemblea degli associati - Art. 10

L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede il Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente del Consiglio direttivo, o quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso raccomandato agli associati con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio direttivo e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, della maggioranza degli amministratori e del Presidente o del vice Presidente. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Modifiche dello statuto - Art. 11

Il presente statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo - Art. 12 

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati con indicazione del Presidente. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione straordinaria dell'associazione,mentre i poteri per la  gestione ordinaria spettano al presidente, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio provvede alla nomina di un vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta.

Il bilancio - Art. 13 

Il Consiglio direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. L'Assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale o di missione. Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità sociali previste dal presente statuto.

Il patrimonio - Art.14

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta). Il patrimonio sarà incrementato dei contributi, dei lasciti, delle donazioni e dei legati destinati ad incrementarne la consistenza.

Le entrate dell'associazione - Art. 15 

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a)quote e contributi degli associati;

b)eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d)contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i)altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Scioglimento dell'associazione - Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altri enti, aventi finalità similari, o comunque di pubblica utilità. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Rinvio - Art. 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

 

 

 

 

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