STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “INNOVANDO”
Denominazione e Sede - Art. 1
E' costituita un'associazione denominata "Innovando",
con sede in Agrigento, Via Mazzini n. 177, retta dalle vigenti norme di legge e
dal presente Statuto.
Finalità dell'Associazione - Art. 2
L'Associazione "Innovando", e' un associazione senza
fine di lucro e apartitica formata da un gruppo eterogeneo di persone
volontarie, appartenenti ai più svariati ambiti socio-culturali. In particolare l'associazione ispirandosi ai
principi di solidarietà sociale, si prefigge
lo scopo di promuovere, nello spirito di una efficiente solidarietà
nazionale e con una visione unitaria, lo studio delle condizioni economiche del
Mezzogiorno d'Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di
opere intesi a creare e a sviluppare le attività imprenditoriali più
rispondenti alle esigenze accertate. E'
esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di
categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Oggetto dell'Associazione - Art. 3
L'Associazione svolge attività di ricerca economica e
di promozione culturale quale contributo allo sviluppo del Mezzogiorno. L'Associazione
effettua in generale analisi sull'andamento dei principali settori economici,
su specifiche aree territoriali, nonché su iniziative di sviluppo
imprenditoriale anche ai fini di un'assistenza tecnica agli operatori pubblici
e privati del Mezzogiorno con particolare riguardo agli interventi della Unione
Europea.
In particolare l'Associazione si specializza nelle
ricerche (relative alla normativa, alla finanza ed alle iniziative di sviluppo)
riguardanti le amministrazioni locali nonché sui temi relativi al finanziamento
ed alla realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per la
valorizzazione del territorio meridionale. L'Associazione può, altresì,
svolgere attività di studio e monitoraggio per iniziative economiche e
produttive anche per conto di enti pubblici locali o di aziende private
meridionali, purché non in contrasto con gli interessi degli associati. L'Associazione
può partecipare a bandi di gara pubblici anche in relazione ai fondi
comunitari, nazionali e locali per finalità collegate alle proprie funzioni ed
attività sul territorio di riferimento. L'Associazione, inoltre, ha la facoltà
di registrare e gestire pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico su
argomenti di interesse degli associati ed inoltre può ottenere contributi da
fondazioni o da altri enti per svolgere attività di promozione culturale,
economica e finanziaria, di interesse generale per il territorio meridionale. L'Associazione
può avvalersi degli strumenti informativi e conoscitivi (base dati,
pubblicazioni e riviste scientifiche) in possesso degli associati, nel rispetto
dei contratti di fornitura dei relativi servizi. Essa può altresì avvalersi
della consulenza e della collaborazione di professionalità esterne per
prestazioni di carattere specialistico. Può, inoltre, stabilire rapporti di
collaborazione con le Università meridionali, per la realizzazione degli scopi
associativi, attraverso l'utilizzo di giovani e meritevoli laureati tramite
borse di studio e/o contratti di prestazione d'opera. Per il perseguimento dei
propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati
aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria
autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere
programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività
economiche commerciali. L'Associazione può svolgere qualunque altra attività
connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
associativi e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai
medesimi
Durata dell'Associazione - Art. 4
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31
dicembre 2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata.
Organi dell' Associazione - Art. 5
Organi dell'associazione
sono: l'assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio direttivo. La
rappresentanza legale dell'associazione di fronte a tutti i terzi ed in
giudizio spetta al Presidente.
Ammissione degli associati - Art. 6
Possono far parte
dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.
Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale
nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio direttivo e alla
partecipazione alla vita associativa. Ai fini dell'adesione all'associazione,
chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente
del Consiglio direttivo, precisando di aver preso lettura del presente statuto,
di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di
impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà
iscritto all'associazione. Il Presidente, formato l'elenco delle domande di
ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio
direttivo che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal
richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le
motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi
dell'associazione.
Principio di uguaglianza - Art. 7
L'ordinamento interno
dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti
gli associati possono esservi nominati.
Prestazioni lavorative - Art. 8
L'associazione per il perseguimento dei propri fini
istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma
gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo
o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Recesso
e esclusione dell'associato - Art. 9
L'associato che intende
recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro
trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti degli associati non in
regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli
che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee e di
quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi
dell'associazione può essere promossa dal Consiglio direttivo proposta di
esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza previa
dettagliata relazione del Consiglio direttivo. Il provvedimento di esclusione
motivato deve essere comunicato per raccomandata al associato escluso.
L'assemblea degli associati - Art. 10
L'assemblea si compone di
tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è
convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede
il Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia
necessario dal Presidente del Consiglio direttivo, o quando ne facciano richiesta
tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati. La convocazione
è fatta mediante avviso raccomandato agli associati con indicazione del luogo e
dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del
giorno. L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del
Consiglio direttivo e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal
presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio
direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la
presenza della metà più uno degli associati, della maggioranza degli
amministratori e del Presidente o del vice Presidente. In seconda convocazione,
non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente
costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda
convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. Ciascun associato
può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro
associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di
un segretario da essa nominato. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno
degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Modifiche dello statuto - Art. 11
Il presente statuto è
modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo - Art. 12
Il Consiglio direttivo è
composto da tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati con indicazione
del Presidente. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri
possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima
della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione
mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la
maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà
essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio direttivo
spettano tutti i poteri per la gestione straordinaria dell'associazione,mentre
i poteri per la gestione ordinaria
spettano al presidente, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea
dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio provvede alla nomina di un
vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o
impedimento. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le
volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice
Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza
assoluta.
Il Consiglio direttivo
predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la
relativa approvazione. L'Assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese
di dicembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile
di ciascun anno. Il bilancio dell'associazione si compone dello stato
patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto
di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e
della relazione morale o di missione. Al bilancio dovranno essere date le
pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. E' vietata la distribuzione anche
indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi
di gestione dovranno essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità
sociali previste dal presente statuto.
Il patrimonio dell'associazione
è costituito dal fondo di dotazione iniziale di Euro 350,00 (Euro
trecentocinquanta). Il patrimonio sarà incrementato dei contributi, dei
lasciti, delle donazioni e dei legati destinati ad incrementarne la
consistenza.
Le entrate dell'associazione - Art. 15
Le entrate dell'associazione
sono costituite:
a)quote e contributi degli associati;
b)eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d)contributi dell'Unione europea e di organismi
internazionali;
e)entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
f)proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g)erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;
i)altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Scioglimento dell'associazione - Art. 16
Lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati
dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Il
patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altri enti, aventi
finalità similari, o comunque di pubblica utilità. In ogni caso, i beni
dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli
amministratori e dipendenti della stessa.
Per quanto non espressamente
previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina
delle associazioni di promozione sociale", e alle altre leggi dello stato in
quanto applicabili.